L’amministratore si occupa di amministrare e gestire i beni comuni e di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale.
La nomina è obbligatoria nel caso il condominio abbia più 8 condomini.
I condomini possono sempre deliberare la revoca dell’amministratore anche senza alcun motivo legittimo. Se non è previsto da regolamento occorre una delibera favorevole dell’assemblea con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.Può però essere anche disposta dall’autorità giudiziaria su richiesta anche di un solo condomino se ricorrono alcuni gravi motivi.
La responsabilità dell’amministratore è quella contrattuale e quindi al condominio parte lesa sarà sufficiente dimostrare la mancata osservanza da parte dell’amministratore dei suoi doveri nonché l’esistenza di un danno connesso a tale omissione.
L’amministratore, dovrà dimostrare di avere eseguito correttamente il proprio incarico e che il danno non è imputabile al suo comportamento.
L’ articolo 1129 del codice civile prevede che l’assemblea condominiale, all’atto della nomina dell’amministratore, possa subordinare la stessa nomina alla presentazione di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile derivante dagli atti compiuti dall’amministratore durante lo svolgimento del proprio mandato.
Eventuali condotte dolose dell’amministratore non trovano copertura.
La norma inoltre non si limita a pretendere, ove richiesto dall’assemblea, la presenza dell’assicurazione, bensì impone all’amministratore di adeguare i massimali di polizza già in essere ogni qual volta si intraprendano dei lavori di straordinaria amministrazione. Qualora non venisse effettuato potrebbe anche inficiare la validità della nomina stessa dell’amministratore.
Fonte: laleggepertutti.it
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