Il Condominio ed il Direttore dei Lavori

17 Febbraio 2013

Art. 1655 c.c. L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il condominio, può stipulare contratti d’appalto al fine di manutenere le parti comuni dell’edificio.  La verifica della regolarità dei lavori spetta al committente. Il primo comma dell’art. 1662 c.c. recita: Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato con verifiche che possono essere effettuate personalmente quando la verifica impone conoscenze tecniche è utile nominare un direttore dei lavori (rappresenta il committente).

La nomina può essere effettuata dall’amministratore, la deliberazione deve riportare gli stessi voti necessari per la decisione sui lavori di manutenzione rispetto ad i quali il tecnico andrà ad operare.

Il committente può revocare il direttore dei lavori (art. 2237 c.c.) con le maggioranze  previste per la nomina.

Fonte: diritto.it

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