Il mercato immobiliare a Roma nel 2024
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Se i condòmini hanno deciso di cambiare amministratore di condominio, in genere è perché la fiducia è venuta meno. La domanda che spesso ci viene posta è:
Iniziamo nel dirvi che “SI“, è possibile revocare il mandato di un amministratore in qualsiasi tempo, anche se il suo mandato non è scaduto.
Ecco quali sono le modalità per nominarne un nuovo amministratore di condominio revocando il mandato all’Amministratore uscente o meglio ancora chiedendogli serenamente le dimissioni.
Come detto in precedenza per revocare il mandato ad un amministratore di condominio non è necessario aspettare la scadenza solare della gestione, ma può essere fatto in qualsiasi momento.
A questo punto per la revoca e nomina del nuovo amministratore occorrono 501 millesimi della rappresentanza in condominio (la maggioranza + 1 dei condòmini deve essere d’accordo nel cambiamento).
Per ottenere la revoca del mandato ci vogliono circa 20 giorni.
Richiesta di una assemblea straordinaria da parte di almeno 1/6 dei millesimi in condominio (art. 66 disp. att. c.c. circa 166 millesimi posseduti da un minimo di due condòmini).
La convocazione di assemblea straordinaria va fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno al proprio amministratore inserendo l’ordine del giorno dimissioni/revoca dell’amministratore, nomina del nuovo amministratore e relativo compenso, varie ed eventuali.
A questo punto l’amministratore ha 10 giorni di tempo per convocare l’assemblea da quando riceve la convocazione dai condòmini.
Se l’amministratore non convoca nei tempi previsti l’assemblea, questa si riunirà comunque, nominerà un presidente e un segretario e verbalizzerà che l’assemblea revoca il mandato all’attuale amministratore e nomina il nuovo amministratore e relativo compenso.
Come detto in precedenza la delibera sarà valida con la maggioranza degli intervenuti.
L’art.1136 co.4 cod.civ. stabilisce che “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore … devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma”, ossia una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (500 mm).
Il nuovo amministratore dovrà ricevere una copia del verbale e nel breve periodo e dovrà contattare l’amministratore uscente per il passaggio delle consegne.
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