Richiesta di una assemblea straordinaria da parte di almeno 1/6 dei millesimi in condominio (art. 66 disp. att. c.c. circa 166 millesimi posseduti da un minimo di due condòmini).
La convocazione di assemblea straordinaria va fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno al proprio amministratore inserendo l’ordine del giorno dimissioni/revoca dell’amministratore, nomina del nuovo amministratore e relativo compenso, varie ed eventuali.
A questo punto l’amministratore ha 10 giorni di tempo per convocare l’assemblea da quando riceve la convocazione dai condòmini.
Se l’amministratore non convoca nei tempi previsti l’assemblea, questa si riunirà comunque, nominerà un presidente e un segretario e verbalizzerà che l’assemblea revoca il mandato all’attuale amministratore e nomina il nuovo amministratore e relativo compenso.
Come detto in precedenza la delibera sarà valida con la maggioranza degli intervenuti.
L’art.1136 co.4 cod.civ. stabilisce che “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore … devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma”, ossia una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (500 mm).
Il nuovo amministratore dovrà ricevere una copia del verbale e nel breve periodo e dovrà contattare l’amministratore uscente per il passaggio delle consegne.