Quando è presente un cortile condominale dobbiamo sottostare a determinate regole nella sua utilizzazione. Possiamo innanzitutto definire il cortile come l’area calpestabile definita dall’articolo 1117 che definisce l’uso comune e la destinazione al suo uso.
Il cortile può essere utilizzato per il passaggio di tubature per l’uso privato o altro che non leda il bene comune il decoro e sia condiviso a maggioranza in assemblea.
Non può essere utilizzato per costruzioni varchi e tutto ciò che non è contemplato nel Regolamento di Condominio.
L’assemblea è sovrana a votazione a maggioranza con la presenza di almeno i 2/3 dei millesimi per poter modificare la destinazione d’uso di uno spazio comune.
Si può:
- decidere anche di creare dei parcheggi per le auto e nel caso richiedere il permesso al Comune.
- decidere di alzare una recinzione o una cancellata che se tocca la proprietà esclusiva di un singolo condomino, la spesa spetterà al 50% ad esse e al 50% al resto del condominio.o anche al condomino al 100% dipende se rientriamo nel caso della Cassazione 26/11/1981 n. 577.
- Istallare un cancello automatico.
Tutte le spese sui lavori nelle areee comuni sono suddivise per millesimi di proprietà.
Fonte: lastampa.it
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