Condominio – Ascensore Manutenzione e sostituzione (primo comma art. 1124 c.c.)

19 Novembre 2013

La disciplina dell’ascensore, seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è stata assimilata, relativamente alle spese di manutenzione e sostituzione, a quella delle scale. Scale e  ascensori, pertanto, sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Il criterio di ripartizione della spesa è rimasto invariato:  metà in ragione del valore della singola unità immobiliare, e l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

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