Condominio – Antenna Autonoma (art. 1122-bis c.c.)

19 Novembre 2013

L’installazione di un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e il relativo collegamento fino al punto di diramazione per la singola utenza, dev’essere realizzata in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale,  preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
Se si rendono necessarie modifiche delle parti comuni, l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667/1.000, adeguate  modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può anche, con la stessa maggioranza,  subordinare l’esecuzione della modifica alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per eventuali danni.
Si è obbligati a consentire l’accesso alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, se ciò è necessario per la progettazione  l’esecuzione delle opere.

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