Nuova Anagrafica Condominiale, Legge. n° 9/2014.
Con la riforma del catasto, l’amministratore di condominio (ai sensi dell’art. 1130 comma 6 della legge 220/2012 e successiva modifica – Dl 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014), raccoglierà i nuovi dati catastali dai condòmini da lui amministrati e, se il proprietario non aderisce, può recuperarli addebitando la spesa ai titolari.
La novità importante è che nel Decreto Destinazione Italia il legislatore, ha limitando l’oggetto dell’anagrafe condominiale:
- ai soli dati anagrafici e fiscali dei condòmini;
- alla sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento;
- ai dati catastali delle singole unità immobiliari.
Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza degli immobili (art. 1136, comma 1, n. 6), sono da intendersi esclusivamente rilevanti alle parti comuni dell’immobile.
E’ compito dell’amministratore vigilare su tali impianti redigendo un inventario (Registro), anche attraverso professionisti del settore per evitare pericoli nelle parti comuni condominiali.
NUOVA ANAGRAFICA CONDOMINIALE Legge. n° 9/2014
- deve contenere i dati personali dei condomini e i dati catastali delle singole unità immobiliari;
- i dati relativi alla sicurezza saranno limitati alle sole parti comuni (art. 1117, 1120, e 1122 c.c.) con la vigilanza dell’amministratore.
Fonte: Geometri.cc
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